Diffonde video hard della ex compagna, a processo per revenge porn

22 maggio 2024 | 16:16
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Diffonde video hard della ex compagna, a processo per revenge porn

Aveva diffuso un video hard dopo la fine della relazione: a processo un uomo che dovrà rispondere di revenge porn. La vittima, una docente, ha chiesto un risarcimento di 250 mila euro

Avevano girato un video hard insieme durante un momento di intimità che è stato inviato ad amici e conoscenti dopo la fine della relazione. Per questo motivo un uomo è stato rinviato a giudizio, con l’accusa di revenge porn. La prima udienza si terrà davanti il giudice del Tribunale di Chieti il prossimo 18 novembre.

La vittima, una docente abruzzese, è venuta a conoscenza del fatto per caso nel 2021. Un conoscente le aveva chiesto notizie sulla fine della relazione, confidandole di aver visto un video che la ritraeva in atteggiamenti intimi con l’ex compagno. La donna si è costituita parte civile e, come riporta il quotidiano Il Centro, ha chiesto 250 mila euro di risarcimento. Il reato di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” è conosciuto come revenge porn.

La legge 19 luglio 2019 n. 69, all’articolo 10 ha introdotto anche in Italia il reato di revenge porn, con la denominazione di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti. Il delitto è stato introdotto al fine di contrastare la “moda” di diffondere foto e video hard realizzate con il consenso dell’interessato, che vengono diffuse senza nessuna autorizzazione, andando a ledere la privacy, la reputazione e la dignità della vittima. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.