Stop a cantieri e lavori agricoli nelle ore più calde

18 luglio 2024 | 19:04
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Stop a cantieri e lavori agricoli nelle ore più calde

Regione Abruzzo, ordinanza per cantieri e agricoltura: stop al lavoro dalle 12,30 alle 16 in condizioni di prolungata esposizione al sole.

Regione Abruzzo, ordinanza per cantieri e agricoltura: stop al lavoro dalle 12,30 alle 16 in condizioni di prolungata esposizione al sole.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato oggi un’ordinanza per garantire misure di sicurezza ai lavoratori che operano all’aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole, nel settore agricolo e florovivaistico. Fino al prossimo 31 agosto è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16.00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini. Restano salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente Ordinanza e gli obblighi gravanti sul Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori. Le prescrizioni dell’Ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile.

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L’ordinanza

1. A decorrere dalla data odierna e fino al 31 agosto 2024, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, nei soli giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web www.worklimate.it/sceltamappa/soleattivita-fisica-alta/, riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
2. Restano salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente Ordinanza e gli obblighi gravanti sul Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori.
3. La presente Ordinanza non inficia eventuali e specifici Accordi aziendali volti a tutelare la salute dei lavoratori di fronte a siffatto rischio, qualora quest’ultimi siano migliorativi del contenuto dell’Ordinanza in questione.
4. Le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
5. La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato.
6. Le disposizioni della presente Ordinanza hanno decorrenza immediata.
7. La presente Ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. Tale pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
8. La presente Ordinanza viene, altresì, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
9. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.