Sisma L’Aquila, l’Appello ribalta la sentenza choc: le vittime non hanno colpa

2 aprile 2025 | 07:26
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Sisma L’Aquila, l’Appello ribalta la sentenza choc: le vittime non hanno colpa

Sisma L’Aquila, ribaltata in Appello la sentenza choc. Eliminata la corresponsabilità delle vittime del crollo in via Campo di Fossa.

Sisma L’Aquila, le vittime non hanno colpa. Adesso lo sancisce anche la Corte d’Appello.

Aveva suscitato grande clamore, facendo discutere e protestare la “sentenza choc”, ovvero sentenza di primo grado firmata nell’ottobre del 2022 dal Giudice Monica Croci con la quale si attribuiva alle vittime del crollo di via Campo di Fossa un concorso di colpa del 30 per cento. Lo sgomento e la delusione per questa decisione arrivò sugli striscioni, nelle proteste di piazza  perchè percepita come profondamente ingiusta da tutta la cittadinanza, senza esclusione alcuna.

Sentenza choc sisma manifestazione

E ieri la Corte d’Appello dell’Aquila ha deciso in questa direzione, riformando la sentenza di primo grado con cui il tribunale civile aquilano aveva sancito il concorso di colpa del 30% per le vittime del crollo di via Campo di Fossa. La nuova sentenza, firmata dai giudici Silvia Rita Fabrizio, Alberto Iachini Bellisarii, Marco Bartoli, arriva a pochi giorni dal 16esimo anniversario del sisma dell’Aquila.

La sentenza di primo grado, firmata dal giudice Monica Croci, aveva suscitato clamore perché aveva appunto tagliato il risarcimento del 30% per i parenti delle vittime. Nell’ edificio realizzato negli anni sessanta in via Campo di Fossa persero la vita 24 persone.

Fiaccolata sisma l'aquila

Sisma L’Aquila, il giudizio di primo grado: la corresponsabilità 

“È fondata l’eccezione di concorso di colpa delle vittime – si legge a pagina 16 della sentenza, che era stata firmata dal giudice Monica Croci del Tribunale civile dell’Aquila, in composizione monocratica -, costituendo obiettivamente una condotta incauta quella di trattenersi a dormire nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile.Concorso che può stimarsi nel 30 per cento“, la misura, cioè, della decurtazione del risarcimento danni.

La sentenza del Tribunale civile riguardava solo alcune delle 24 vittime. Dopo la tragedia, gli eredi dei deceduti – avendo dalla loro perizie che attestavano irregolarità in fase di realizzazione dell’immobile e una “grave negligenza del Genio civile nello svolgimento del proprio compito di vigilanza sull’osservanza delle norme poste dalla legge vigente, in tutte le fasi in cui detta vigilanza era prevista” – avevano citato in giudizio (per milioni di euro) sia i Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e Trasporti per le responsabilità della Prefettura e del Genio Civile nei mancati controlli durante la costruzione; sia il Comune dell’Aquila per responsabilità analoghe e le eredi del costruttore (nel frattempo deceduto).
Il Tribunale aveva riconosciuto, in primo grado, una corresponsabilità delle vittime ricorrenti pari al 30%, perché aveva ritenuto fossero stati imprudenti a non uscire dopo la seconda scossa (ci furono due forti scosse, una verso le 23 e una verso l’una di notte, prima di quella devastante delle 3.32); aveva condannato i Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture (15% di responsabilità ciascuno) e le eredi del costruttore (40% di responsabilità), mentre aveva respinto le domande nei confronti del Comune.

Sisma L’Aquila: la sentenza di appello

A questa sentenza, i familiari avevano fatto ricorso in Appello. Appello che ieri si è pronunciato, ribaltando la sentenza di primo grado. “Si è trattato – scrivono i giudici riferendosi alla sentenza di primo grado – di una decisione di effetto dirompente, anche perché, nonostante la gravità del postulato, non contiene sul punto un’adeguata motivazione e, ancora prima, una doverosa analisi della vicenda concreta e dei principi giuridici applicati. Nel caso in esame, peraltro, senza dunque una approfondita analisi della vicenda concreta, il giudice di primo grado ha basato il ritenuto concorso colposo delle vittime sulla loro condotta – apoditticamente ritenuta ‘obiettivamente incauta’ e consistita nel rimanere nell’edificio nonostante nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte, si fossero verificate due scosse telluriche, come se il verificarsi di queste (delle quali neppure si deduce l’intensità), avrebbe imposto alla persona  ragionevole di abbandonare l’edificio“. Le vittime “in sostanza, avrebbero dovuto prefigurarsi che, dopo uno sciame sismico protrattosi per mesi, la scossa che sarebbe stata loro fatale, come se esistesse una evidenza scientifica in tal senso, il che risulta essere inaccettabile, senza considerare che, in concreto, l’edificio in questione – alle netto delle deficienze strutturali – collassò immediatamente, al verificarsi del sisma delle 3.32, frustrando inevitabilmente ogni tentativo di fuga.  Il motivo è pertanto fondato e impone la riforma, sul punto della sentenza impugnata, dovendosi per intanto elidere dalle somme liquidate a titolo risarcitorio, la decurtazione del 30 per cento“.